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Regesto

Art. 276, 276a, 285 e 286a CC; calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza.
Principi che reggono il mantenimento del figlio (consid. 5). Il figlio ha diritto a un debito mantenimento (consid. 5.1 e 5.2). Questo comprende il mantenimento in contanti così come un eventuale contributo per la cura del figlio (consid. 5.3). Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio e alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (consid. 5.4). Se il figlio è posto sotto la custodia esclusiva di un genitore, l'altro genitore deve in linea di principio farsi carico della totalità del mantenimento in contanti; in caso di custodia alternata, il mantenimento deve essere sopportato dai genitori in funzione della loro partecipazione alla cura del figlio ed eventualmente della loro capacità contributiva (consid. 5.5). Trattamento dei casi di ammanco (consid. 5.6). Metodo di calcolo del contributo di mantenimento (consid. 6). Abbandono del pluralismo dei metodi finora ammesso (consid. 6.1). Metodo delle spese di sostentamento quale punto di partenza. Inammissibilità dei metodi astratti, segnatamente dei metodi percentuali (consid. 6.2). Metodi concreti (consid. 6.3). Inammissibilità dell'uso di tabelle (consid. 6.4). Inammissibilità del metodo concreto a una fase (consid. 6.5). Obbligatorietà del metodo concreto a due fasi per tutti i tipi di mantenimento del figlio (consid. 6.6). Modo di procedere per il metodo concreto a due fasi (consid. 7). Determinazione dei redditi pertinenti (consid. 7.1). Determinazione dei fabbisogni, rispettivamente del debito mantenimento (consid. 7.2). Fissazione del contributo di mantenimento: ordine nel quale le risorse vanno ripartite in funzione delle diverse categorie di mantenimento e dell'entità dei fabbisogni; ripartizione di un'eventuale eccedenza in linea di principio tra genitori e figli minorenni; utilizzo delle quote destinate al risparmio (consid. 7.3). Il metodo concreto a due fasi deve essere applicato indipendentemente dallo stato civile. Le circostanze particolari del caso specifico devono essere prese in considerazione. Nello sfruttamento della capacità di guadagno sussiste, con riferimento al mantenimento del figlio, un particolare obbligo di sforzo (consid. 7.4). Applicazione di tali principi al caso di specie (consid. 8).

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