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Intestazione

99 Ia 435


52. Estratto della sentenza del 19 settembre 1973 nella causa X. e Y. contro Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

Regesto

Art. 4 CF Assistenza guidiziaria nelle cause di paternità.
1. Nelle cause di paternità è arbitrario negare, in considerazione della situazione economica della madre, l'assistenza giudiziaria al figlio sprovvisto di sufficienti mezzi finanziari propri (cambiamento della giurispruenza).
2. Rimane salvo il diritto dello Stato, che abbia accordato al figlio l'assistenza giudiziaria, di pretendere eventualmente dalla madre, al termine della procedura o successivamente, il rimborso totale o parziale delle spesse occasionate dalla concessione di detta assistenza.

Fatti da pagina 435

BGE 99 Ia 435 S. 435
Riassunto dei fatti:
X., madre naturale di Y, e quest'ultima, rappresentata da un curatore, hanno introdotto un'azione di paternità contro Z, chiedendo nel contempo che fosse loro concessa l'assistenza giudiziaria. Sia il giudice di prima istanza che il Tribunale di Appello l'hanno rifiutata, tenendo conto delle condizioni finanziarie della madre. X e Y hanno impugnato la decisione della Corte cantonale con ricorso di diritto pubblico, considerando arbitrario il diniego nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria.
BGE 99 Ia 435 S. 436

Considerandi

Considerando in diritto:

3. ...
a) Le ricorrenti censurano nel loro gravame che la Corte cantonale non abbia ammesso l'esistenza dei presupposti per la concessione nei loro confronti dell'assistenza giudiziaria.
Per l'esame della questione dell'assistenza giudiziaria conviene disgiungere la posizione delle due ricorrenti. È innegabile che sussiste un vincolo assai stretto - quello della filiazione - tra di esse, e devesi pure riconoscere che X, quale madre della seconda ricorrente Y, ha nei confronti di questa un obbligo di mantenimento (art. 324 cpv. 2 CC) che comprende di per sè anche la tutela dei suoi interessi giuridici. Nondimeno, la situazione delle due ricorrenti è concettualmente distinta e potrebbe, in ipotesi, essere addirittura antagonistica; come noto, nelle cause di paternità, se la madre ha il diritto di far accertare dal giudice la paternità (art. 307 cpv. 2 CC), lo stesso diritto compete al figlio (art. 307 cpv. 2 CC), rappresentato da un curatore (art. 311 cpv. 1 CC). Orbene, il curatore ha il dirittodovere di promuovere l'azione di paternità ove la ritenga conforme agli interessi del figlio, indipendentemente dall'attitudine della madre; egli è a tal fine vincolato dal termine di cui all'art. 308 CC e la sua azione non può essere influenzata dalla concessione o meno dell'assistenza giudiziaria alla madre; in altre parole, le condizioni finanziarie della madre sono irrilevanti ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria al figlio. S'intende che, conciliando l'interesse ad una tempestiva e spedita azione di paternità promossa dal figlio rappresentato dal curatore, con l'obbligo di mantenimento a carico della madre, deve rimanere interamente salvo il diritto dello Stato, che abbia accordato al figlio l'assistenza giudiziaria, di pretendere dalla madre, al termine della procedura o quando ne siano dati i presupposti, il rimborso totale o parziale delle spese occasionate dalla concessione di detta assistenza (in questo senso va riveduto il principio espresso in RU 67 I consid. 2 p. 69/70).
S'impone quindi un esame separato delle condizioni finanziarie delle due ricorrenti (la presenza dell'ulteriore requisito del "fumus boni juris" è incontestata).

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Considerandi 3