Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 286 cpv. 2, art. 289 cpv. 2 e art. 293 cpv. 2 CC; anticipazione di contributi per il mantenimento del figlio da parte dell'ente pubblico secondo il diritto pubblico cantonale; cessione legale; legittimazione passiva nella procedura di modifica.
Il debitore che vuole far ridurre o sopprimere il suo obbligo di mantenimento deve convenire in giudizio contemporaneamente il figlio (rispettivamente il suo rappresentante) e l'ente pubblico che anticipa i contributi (consid. 6).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 286 cpv. 2, art. 289 cpv. 2 e art. 293 cpv. 2 CC

navigazione

Nuova ricerca