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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; accesso alla sala d'udienza vietato al pubblico.
Interpretato secondo il suo senso, l'art. 6 n. 1 seconda proposizione CEDU permette che in un caso particolare l'accesso alla sala d'udienza sia vietato al pubblico in generale, ma non alla stampa.

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU