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Regesto

Libertà personale, § 59 Cost./ZG e art. 6 n. 1 CEDU: accesso alla sala d'udienza vietato al pubblico nell'ambito della procedura penale.
1. Alfine di richiedere l'esclusione del pubblico al dibattimento in una procedura penale, l'accusato può, in linea di principio, appellarsi alla libertà personale (consid. 2b).
2. Significato e portata del principio della pubblicità delle udienze (consid. 4a).
3. Ponderazione degli interessi in gioco (consid. 4b-4f).

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referenza

Articolo: § 59 Cost./ZG, art. 6 n. 1 CEDU