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Regesto

Art. 28 e 28a cpv. 1 n. 3 CC; diritto all'accertamento dell'illiceità della lesione della personalità risultante dalla menzione in un articolo di giornale di una condanna a una pena di reclusione abbastanza lunga.
La prova che una dichiarazione apparsa sulla stampa, lesiva della personalità, si riveli effettivamente o di nuovo molesta, incombe all'attore. Nell'ambito di gravi lesioni della personalità si presuppone che tali effetti perdurino. La menzione di una condanna alla reclusione, risalente ad anni addietro, lede l'onore, in particolare la sfera privata. Una tale lesione è grave e non può più essere considerata quale giusto mezzo per raggiungere uno scopo legittimo (conferma della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 28 e 28a cpv. 1 n. 3 CC