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Regesto

Art. 85 lett. a OG; iniziativa popolare urana "Per chances uguali nelle elezioni" ("iniziativa sulle chances elettorali").
Riepilogo della giurisprudenza relativa all'art. 4 cpv. 2 Cost. in generale (consid. 3a) e alle quote femminili in particolare (consid. 3b); esame delle critiche mosse al riguardo (consid. 3c e 3d).
Quali misure tendenti alla realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi possono entrare in considerazione anche quote legate al risultato (consid. 3d/aa; precisazione della DTF 123 I 152).
La ripartizione di mandati per quote nell'ambito di una elezione popolare costituisce una limitazione inammissibile del diritto uguale e libero di eleggere e di essere eletto (consid. 3d/dd).
Criteri per la valutazione di regole sulle quote secondo il diritto internazionale pubblico (consid. 4).
Valutazione delle misure tendenti alla realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi proposte nell'"iniziativa sulle chances elettorali": quote per autorità e commissioni elette direttamente dal popolo (consid. 5a); quote per autorità e commissioni elette solo indirettamente dal popolo (consid. 5b); quote per elezioni secondo il sistema maggioritario e quote per liste di candidati per elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema del voto proporzionale (consid. 5c); validità parziale dell'iniziativa (consid. 7).
Problematica della delimitazione nel tempo di misure tendenti alla realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi (consid. 6).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 123 I 152

Articolo: Art. 85 lett. a OG, art. 4 cpv. 2 Cost.