Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 125 CC; contributo di mantenimento in favore del coniuge; principio e metodo prescritto per la sua commisurazione.
Presa in considerazione delle nuove risorse e dei nuovi oneri del coniuge debitore nei casi in cui le condizioni di una modifica rilevante e durevole della sua situazione finanziaria si realizzino già prima della sentenza di divorzio (consid. 4.1.1 e 4.2.3).
Ipotesi nelle quali è ammissibile scostarsi dal calcolo secondo le spese effettive dei coniugi durante il matrimonio ed applicare il metodo del minimo esistenziale allargato con ripartizione dell'eccedenza tra i coniugi (consid. 4.2.1).
Condizioni per un'imputazione di un reddito ipotetico al coniuge creditore degli alimenti (consid. 4.2.2).
In caso di nuove nozze, il secondo marito non è tenuto a compensare la perdita del mantenimento dovuto dal primo marito, a meno che si sia impegnato in questo senso (consid. 4.3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 125 CC