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Regesto

Provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio; mantenimento fra coniugi; quota destinata al risparmio (art. 276 CPC; art. 163 e 176 CC; art. 9 Cost.).
Esigenze quanto alla prova della quota destinata al risparmio. La presa in considerazione di tale quota presuppone in particolare un calcolo concreto del fabbisogno dei coniugi durante la vita in comune, rispettivamente di entrambe le economie domestiche dopo la sospensione della comunione domestica. Se il fabbisogno non è calcolato in modo concreto, bensì ricorrendo al metodo del minimo esistenziale con ripartizione dell'eccedenza, è arbitrario prendere in considerazione una quota destinata al risparmio che
è stata asserita, ma non resa verosimile né sul principio né sull'ammontare (consid. 3). Risultato arbitrario ammesso nel caso concreto (consid. 4.5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 276 CPC, art. 163 e 176 CC, art. 9 Cost.

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