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Regesto

Carcere preventivo; libertà personale, art. 5 n. 1 e 3 CEDU.
1. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico; ammissibilità della conclusione tendente a che sia ordinata la liberazione dal carcere preventivo (consid. 1).
2. Rischio della commissione di un nuovo reato quale motivo del carcere preventivo (consid. 3c). Compatibilità di tale motivo con l'art. 5 n. 1 lett. c CEDU (consid. 4a).
3. Durata consentita del carcere preventivo; art. 5 n. 3 CEDU (consid.4b).
4. La presentazione di un ricorso non deve impedire la prosecuzione dell'istruzione; può pretendersi che le autorità istruttorie conservino copia degli atti principali dell'incarto (consid. 4b).
5. L'esercizio del diritto garantito dalla Costituzione a un minimo di possibilità di movimento (mezz'ora al giorno di passeggio all'aria aperta) non può essere subordinato alla condizione che il detenuto accetti l'esecuzione anticipata della pena (consid. 5a).

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referenza

Articolo: art. 5 n. 1 e 3 CEDU, art. 5 n. 3 CEDU