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Regesto

Protrazione del contratto di locazione (art. 267a CO).
1. Improponibilità di un ricorso per riforma diretto contro un giudizio cantonale d'ultima istanza emesso nell'ambito di un rimedio per cassazione, vagliato dall'autorità senza effetto sospensivo e con potere d'esame limitato quanto all'applicazione del diritto federale (consid. 1a).
2. Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico che tende all'annullamento simultaneo del giudizio cantonale d'ultima istanza e della sentenza emanata dalla giurisdizione cantonale inferiore; pretesa eccezione alla natura cassatoria del ricorso (consid. 1b e 1c).
3. Validità di una "sospensione" della disdetta: problema lasciato indeciso, la sospensione consensuale potendosi equiparare, in concreto, alla stipulazione per atti concludenti di nuovi contratti identici a quelli disdetti (consid. 3).
4. L'interesse del proprietario a locare l'oggetto più convenientemente e per un lasso di tempo più lungo non prevale sull'interesse legittimo del conduttore a chiedere una protrazione del contratto (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 267a CO

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