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Regesto

Art. 153 cpv. 1 CC; perdita della rendita da parte del coniuge divorziato che vive in concubinato.
L'attore debitore della rendita deve fornire la prova completa del fondamento della presunzione secondo cui la convenuta beneficiaria della rendita, che vive, al momento in cui è promossa l'azione, già da cinque anni in concubinato, ricava dalla nuova unione vantaggi simili a quelli scaturienti da un matrimonio e che non contrae nuove nozze per evitare la perdita del diritto alla rendita; egli deve cioè provare l'esistenza del concubinato. L'attore debitore della rendita non adempie tale onere probatorio se si limita a provare che la convenuta convive con una persona dell'altro sesso e che essa ha creato l'apparenza di una comunione simile al matrimonio.

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referenza

Articolo: Art. 153 cpv. 1 CC