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Regesto

Controversia tra la vedova e una sorella del de cuius a proposito dell'attribuzione dell'azienda agricola secondo le regole del diritto successorio rurale. Art. 462 e 463, cosi come art. 620 e segg. CC.
La posizione, dal profilo del diritto di successione, della vedova in concorso con eredi della stirpe dei genitori, quale essa risulta dall'art. 462 cpv. 2 CC, non è limitata dalle regole del diritto successorio rurale (art. 620 e segg. CC). Queste regole, che sono di diritto speciale, non devono essere interpretate estensivamente (consid. 3).
Secondo l'art. 462 cpv. 2 CC la vedova conserva l'intera successione nelle sue mani (1/4 in proprietà e 3/4 in usufrutto). Anche su di un'azienda agricola essa ha diritto al possesso e al pieno godimento. Se la vedova ha l'intenzione e la capacità di condurre essa stessa l'azienda, bisogna lasciarle almeno l'usufrutto dei beni successori in natura (oltre al quarto in proprietà) e l'attribuzione dell'azienda ad un altro erede non entra in linea di conto che sotto riserva di questo usufrutto, vale a dire in proprietà nuda (consid. 3).
Motivi che giustificano nella fattispecie l'attribuzione in proprietà giusta gli art. 620 e segg. CC alla vedova stessa e la reiezione della pretesa sollevata dalla sorella del defunto (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 462 cpv. 2 CC