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Regesto

Contratto sinallagmatico relativo a prestazioni di lavoro.
1. L'art. 294 cpv. 2 CO esclude la possibilità di contratti sui generis relativi a prestazioni di lavoro (consid. 2).
2. Prestazioni di lavoro e altri impegni che non permettono di considerare un contratto né quale società semplice (consid. 2) né quale contratto di agenzia (consid. 3).
3. Art. 404 cpv. 1 CO. Un contratto relativo a prestazioni di lavoro e che deve essere considerato quale mandato, può essere revocato in ogni tempo (consid. 4).
4. Art. 27 CC. Obblighi eccessivi che assurgono a limitazione grave della libertà personale e rendono con ciò illecito un contratto (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 294 cpv. 2 CO, Art. 404 cpv. 1 CO, Art. 27 CC