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Regesto

DF del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE)
1. Ove un fondo sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della "lex Furgler" (1o febbraio 1974) ma l'azione di cui all'art. 22 DAFE sia stata promossa solo dopo tale data, si applica il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla "lex Furgler" (e non quello di dieci anni della "lex von Moos"). A tale termine di cinque anni va aggiunto il periodo di tempo tra l'acquisto illecito del fondo e l'entrata in vigore del nuovo diritto, di guisa che la prescrizione non interviene prima del 1o febbraio 1979 (consid. 7) (cambiamento della giurisprudenza).
2. Ove l'azione penale possa essere esercitata oltre il termine di cinque anni dalla commissione degli atti punibili compiuti nel quadro dell'acquisto illecito, l'autorità cantonale può promuovere l'azione per il ripristino dello stato di diritto anteriore sino a che sia intervenuta la prescrizione dell'azione penale (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 22 DAFE