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Regesto

Art. 87 OG; ricorso contro una decisione incidentale.
L'art. 87 OG è applicabile anche laddove una decisione incidentale sia impugnata solo per quanto concerne le spese e le ripetibili (consid. 1a).
Il fatto che la questione relativa alle spese e ripetibili di una decisione di rinvio pronunciata in ultima istanza non possa più costituire l'oggetto di una decisione nella nuova procedura cantonale non comporta un danno irreparabile. La decisione sulle spese può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico insieme con la nuova decisione cantonale; dandosene il caso, il ricorso può essere proposto direttamente contro una decisione di prima istanza (consid. 1b).

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referenza

Articolo: Art. 87 OG