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Regesto

Art. 43, 45 n. 1 CP; collocamento in un ospedale psichiatrico, esame della liberazione per prova, rapporto di un perito psichiatrico.
Ove l'autorità competente esamini se e quando debba essere ordinata la liberazione a titolo di prova da un ospedale psichiatrico, essa è tenuta, secondo le circostanze del caso, a richiedere, su domanda dell'interessato, un rapporto di un perito psichiatrico indipendente (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 43, 45 n. 1 CP