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Regesto

Diritto all'assistenza giudiziaria gratuita nella procedura di ricorso amministrativo.
L'art. 4 Cost. esige che l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del gratuito patrocinio sia rimunerato dallo Stato, se la controparte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può essere escussa con successo. Di conseguenza un'istanza di gratuito patrocinio non può già essere respinta per il motivo che le ripetibili sono poste a carico della controparte (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.