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Regesto

Art. 67a AIMP; trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova.
La trasmissione spontanea d'informazioni e di mezzi di prova secondo l'art. 67a AIMP costituisce un provvedimento di assistenza (consid. 4), che non può essere impugnato direttamente con un ricorso (consid. 5). Un suo controllo giudiziario è tuttavia possibile quando è dato il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura di assistenza nell'ambito della quale le informazioni o i mezzi di prova sono stati trasmessi spontaneamente (consid. 6a e b). La trasmissione spontanea ai sensi dell'art. 67a AIMP - che può essere effettuata in maniera informale - dev'essere nondimeno corredata in ogni caso da una comunicazione scritta alle autorità dello Stato estero; una copia di questa relazione e una copia del verbale giusta l'art. 67a cpv. 6 AIMP devono essere trasmesse in ogni caso immediatamente all'Ufficio federale di polizia quale autorità di vigilanza (consid. 6c e d). Le persone nei cui confronti sono state trasmesse informazioni non possono ricorrere separatamente contro queste comunicazioni, né possono esigerne la notifica (consid. 6e).

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referenza

Articolo: Art. 67a AIMP, art. 67a cpv. 6 AIMP