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Regesto

Art. 25 segg., 28 cpv. 2, 47 n. 1 e 54ter della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Quando un tribunale statale ha deciso nel merito nonostante l'esistenza di una convenzione d'arbitrato tra le parti, questa sua decisione deve essere riconosciuta o eseguita in conformità degli art. 25 segg. CL (consid. 2).
Portata del motivo di rifiuto previsto all'art. 54ter cpv. 3, in relazione con l'art. 28 cpv. 2 CL (consid. 3).
Prova del carattere esecutivo di una sentenza (consid. 4a).
L'exequatur di una sentenza che non contiene né l'esposizione dei fatti né le motivazioni non può essere pronunciato sulla base di un attestato che stabilisce, dopo che questa decisione è stata resa ed è divenuta esecutiva, la competenza sulla quale si è fondato il giudice dello stato di origine (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 28 cpv. 2 CL