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Regesto

Nullità di un'iniziativa volta a sottoporre al voto alle urne le domande di naturalizzazione (art. 29 cpv. 2, art. 34 cpv. 2 e art. 13 Cost.).
Decisioni negative di naturalizzazione soggiacciono all'obbligo di motivazione secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito) in relazione con l'art. 8 cpv. 2 Cost. (divieto di discriminazione; consid. 3.3 e 3.4).
Nell'ambito di uno scrutinio popolare alle urne non è possibile una motivazione conforme alle esigenze costituzionali (consid. 3.5 e 3.6). L'iniziativa sull'introduzione delle votazioni alle urne delle domande di naturalizzazione viola pertanto il diritto costituzionale di ottenere una decisione motivata.
Conflitto tra il diritto dell'autorità, desumibile dalla libertà di voto (art. 34 cpv. 2 Cost.), di informare sulla situazione personale dei richiedenti (consid. 4.2) e il loro diritto alla protezione della sfera privata e segreta (art. 13 Cost.; consid. 4.3). Una conciliazione dei contrapposti diritti costituzionali non appare possibile nella fattispecie (consid. 4.4).
Le carenze, dal profilo dello stato di diritto, dell'iniziativa non sono giustificate dal principio democratico (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 29 cpv. 2, art. 34 cpv. 2 e art. 13 Cost., art. 8 cpv. 2 Cost., art. 34 cpv. 2 Cost., art. 13 Cost.