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Regesto

Art. 103 lett. a OG; art. 63 cpv. 1 lett. a e b LRTV; legittimazione a ricorrere nella procedura davanti all'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione e davanti al Tribunale federale (conferenza stampa di persone camuffate riguardante il Forum economico mondiale di Davos).
La legittimazione a ricorrere contro le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è retta dall'art. 103 lett. a OG e non deriva dal solo fatto di aver partecipato in qualità di proponente di un'azione popolare alla procedura dinanzi all'istanza precedente (consid. 1-2.2).
Conferma della giurisprudenza secondo cui le associazioni di telespettatori, rispettivamente i loro organi, possono adire l'autorità indipendente di ricorso in materia di radiotelevisione nel quadro di un'azione popolare, ma non sono di principio legittimate a presentare un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 2.3).

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referenza

Articolo: Art. 103 lett. a OG, art. 63 cpv. 1 lett. a e b LRTV