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Regesto

Diritto ad un'adeguata indennità quando il divorzio è stato pronunciato dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza (art. 124 cpv. 1 CC).
Qualora il coniuge per il quale è sopraggiunto il caso di previdenza disponga quale attivo unicamente di una rendita, l'indennità dovuta all'altro coniuge è da stabilire sotto forma di rendita e non di prestazione in capitale (consid. 4).
Quando il caso di previdenza è sorto molti anni prima del divorzio, l'ammontare della rendita non viene determinato sulla base dei principi dell'art. 122 CC (divisione a metà di un capitale di previdenza ipotetico; consid. 5); determinanti in siffatti casi sono soprattutto i concreti bisogni di previdenza dei due coniugi (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 124 cpv. 1 CC, art. 122 CC