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Regesto

Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02); ritorno in Spagna di minori trasferiti illecitamente in Svizzera.
Principio della celerità (art. 11 cpv. 1 CArap): una durata della procedura innanzi alle autorità svizzere (con due procedure di ricorso cantonali) di sette mesi (e precisato che ogni istanza ha deciso in un periodo di sei settimane o poco più) non è criticabile (consid. 2.3).
Art. 12 cpv. 1 e 2 CArap: se l'istanza che chiede il ritorno è stata inoltrata prima dello scadere di un anno dal momento in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente, la circostanza che il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente non ostacola il suo ritorno (consid. 3.2).
Art. 13 cpv. 2 CArap: condizioni alle quali dev'essere tenuta in considerazione l'opposizione del minore al suo ritorno (consid. 4 e 5).
Decisione che ordina il ritorno emanata dal Tribunale federale medesimo (consid. 6).
Il ricorso di diritto pubblico non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 cpv. 2 CArap, che prevede la gratuità della procedura (consid. 7).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 11 cpv. 1 CArap, Art. 12 cpv. 1 e 2 CArap, Art. 13 cpv. 2 CArap, art. 26 cpv. 2 CArap