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Regesto

Art. 8 cpv. 1 lett. e e art. 13 cpv. 1 LADI; art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 dell'Allegato II ALC; art. 14 n. 1, art. 67, art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71: Diritto a un'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea che esercita un'attività sul territorio elvetico in qualità di salariato distaccato.
L'art. 67 n. 3 del regolamento n. 1408/71 consacra il principio dell'ultimo paese d'impiego. Così, il cittadino di uno Stato membro che pretende indennità di disoccupazione in Svizzera dovrà in precedenza ivi avere occupato un impiego soggetto a contribuzione prima di potere, se del caso, prevalersi dei periodi di assicurazione compiuti all'estero per il calcolo del periodo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. (consid. 5)
Tuttavia, in virtù dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71, i lavoratori non frontalieri in disoccupazione completa possono optare tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza (consid. 6.2). A tal proposito, vi è una presunzione rovesciabile che il salariato distaccato ha mantenuto la propria residenza nel paese di provenienza. (consid. 7.2)

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referenza

Articolo: art. 13 cpv. 1 LADI, art. 14 n. 1, art. 67, art. 71 n. 1 lett. b del, art. 67 n. 3 del, art. 13 LADI seguito...