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Regesto
Anche sotto il regime della LPGA, la cura medica e l'indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni possono essere adattate retroattivamente. L'art. 17 cpv. 2 LPGA non cambia nulla a questo fatto non fosse altro perché le citate prestazioni dell'assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di questa disposizione (consid. 6.6 e 6.7).
Lasciata aperta la questione di sapere se l'art. 17 cpv. 2 LPGA vieti affatto - come lo fa espressamente l'art. 17 cpv. 1 LPGA per la rendita d'invalidità - un adattamento retroattivo (consid. 6.8).
Lasciata aperta la questione di sapere se la cura medica, in quanto prestazione in natura, possa affatto ricadere nel campo applicativo dell'art. 17 cpv. 2 LPGA che tratta, secondo la sistematica, delle prestazioni pecuniarie (consid. 6.8).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 17 cpv. 2 LPGA,