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Regesto

Art. 229 cpv. 3, art. 317 cpv. 1 CPC; possibilità di invocare fatti e mezzi di prova nuovi nella procedura di appello.
L'art. 317 cpv. 1 CPC regola in maniera completa e autonoma la possibilità delle parti di invocare fatti e mezzi di prova nuovi. L'applicazione per analogia in sede di appello dell'art. 229 cpv. 3 CPC, che concerne la procedura di prima istanza, è dunque esclusa (consid. 2.1 e 2.2).

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referenza

Articolo: Art. 229 cpv. 3, art. 317 cpv. 1 CPC, art. 317 cpv. 1 CPC