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Regesto

Art. 75 cpv. 1, art. 80 segg. LEF; art. 106 seg. CPC. Eccezione di compensazione nella procedura di rigetto dell'opposizione; ripartizione delle spese.
Se l'istanza di rigetto dell'opposizione è respinta dopo che l'escusso nelle sue osservazioni ha sollevato l'eccezione di compensazione, le spese della procedura di rigetto non possono essere messe a suo carico per il fatto che avrebbe già potuto eccepire la compensazione con la sua opposizione, dato che quest'ultima non deve in linea di principio essere motivata (consid. 3).