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Regesto

Art. 21ter cpv. 4 LAI et art. 9 cpv. 2 OMAI; rifusione mensile delle spese cagionate da servizi di terzi.
Nella misura in cui l'art. 9 cpv. 2 OMAI prevede che il rimborso mensile di servizi forniti da terzi non deve superare l'importo del reddito mensile lordo, non vi è una lacuna per gli assicurati esercitanti un'attività indipendente che il Tribunale federale dovrebbe colmare. Il riferimento a una base mensile per il rimborso permette in effetti di garantire uno stretto legame tra la prestazione concessa all'assicurato per l'esercizio della sua attività lucrativa, dipendente o indipendente, e il reddito che ne deriva direttamente (consid. 8.2).

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referenza

Articolo: art. 9 cpv. 2 OMAI