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Regesto

Divorzio. Convenzione sulle conseguenze accessorie. Art. 158 cifra 5 CC.
1. Il giudice non può approvare singole parti della convenzione e respingerne altre se, in base alla volontà delle parti, la validità delle prime presuppone quella delle seconde.
2. Il giudice può invece accordare la sua approvazione a una convenzione e rifiutarla a una successiva convenzione intesa a completare la prima quando soltanto la seconda contiene un vizio che ne esclude la ratificazione, mentre la prima è stata conclusa validamente e il suo contenuto sostanziale sfugge a ogni critica.
3. A quali condizioni devono essere approvate prestazioni convenzionali che vanno oltre gli obblighi legali?

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