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Regesto

Potestà dei genitori. Credito successorio. Interruzione della prescrizione. Art. 290, 602 cp. 2 CC, 135 num. 2 CO, 67 LEF.
1. Il detentore della potestà dei genitori può esercitare in suo nome i diritti del figlio minorenne e farli valere in giustizia o in un'esecuzione agendo personalmente come parte.
2. Un'esecuzione promossa in suo nome dal coniuge superstite per un credito di cui lui stesso e i suoi figli minorenni sono titolari in qualità di eredi del coniuge premorto è valida e interrompe la prescrizione, quand'anche essa non indichi espressamente che l'istante agisce non solo per sè ma anche per i suoi figli.

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referenza

Articolo: Art. 290, 602 cp