Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Obbligo di produrre documenti, incombente al marito sottoposto al regime dell'unione dei beni, all'atto della liquidazione del regime matrimoniale in un processo di divorzio:
a) in forza del diritto federale, il marito deve dare informazioni sul patrimonio matrimoniale da lui amministrato e documentare le sue indicazioni;
b) nella fattispecie, l'obbligo di dare informazioni concerne anche la società anonima da lui dominata;
c) se le domande di edizione di documenti presentate dalla moglie contro il marito sono respinte, benchè conformi alle prescrizioni della procedura cantonale, l'art. 8 CC è violato.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 CC

navigazione

Nuova ricerca