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Regesto

Diritto di visita. Modificazione quando intervengono fatti nuovi. Art. 156 cpv. 3 e 157 CC.
1. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio, approvata dal giudice (art. 158 num. 5 CC), può essere modificata se intervengono fatti nuovi, in ciò che riguarda i diritti dei genitori verso i figli, attraverso la via prevista dall'art. 157 CC (consid. 2 e 4).
2. Il detentore della patria potestà determina liberamente il domicilio o il luogo di residenza del figlio che gli è affidato. Egli deve tuttavia permettere l'esercizio del diritto di visita riconosciuto all'altro genitore. Salvo abuso ai sensi dell'art. 2 CC, la prospettiva, o persino la certezza, d'una partenza all'estero del detentore della patria potestà non è motivo sufficiente per ritirargli la custodia del figlio, e nemmeno per obbligarlo a sopportare le spese di viaggio di quest'ultimo, le quali incombono di massima al beneficiario del diritto di visita (consid. 3, 4 e 5).

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referenza

Articolo: Art. 156 cpv. 3 e 157 CC, art. 2 CC