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Regesto

Art. 28 CC. Azione dei parenti di un defunto, al quale venne prelevato un organo in vista di un trapianto, per illecito pregiudizio nelle relazioni personali.
1. Art. 61 CO; responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico. L'esercizio dell'arte medica negli ospedali pubblici configura esercizio di poteri sovrani o esercizio di un'industria? (consid. 2).
2. I rapporti tra l'ospedale di Zurigo e i suoi pazienti sono retti dal diritto pubblico o dal diritto privato? (consid. 3).
3. Inammissibilità dell'azione in constatazione del diritto (consid. 4).
4. Il prelievo di un organo effettuato senza il consenso dei parenti del donatore rappresenta un pregiudizio nei loro rapporti personali (consid. 5).
5. Il pregiudizio nelle relazioni personali è illecito? Questione lasciata aperta in quanto i presupposti per l'allocazione di un'indennità non erano comunque adempiuti (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 28 CC, Art. 61 CO