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Regesto

L'art. 7 della LF sulla corrispondenza telegrafica e telefonica stabilisce solamente a quali condizioni l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è tenuta, in base al diritto federale, ad accogliere una domanda delle autorità penali cantonali con cui è chiesto l'ascolto di conversazioni telefoniche.
Spetta, per converso, al diritto cantonale stabilire se tale misura possa di per sé essere ordinata.