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Regesto

DCF concernente i soprapprezzi sugli olii e i grassi commestibili; controllo di una ordinanza del Consiglio federale.
1. Controllo da parte di un Dipartimento di un'ordinanza del Consiglio federale (consid. 3).
2. Il Tribunale federale può controllare la legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale approvata dall'Assemblea federale con un decreto federale semplice (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4).
3. Ove il Consiglio federale, nell'emanare un'ordinanza, disponga di un esteso potere d'apprezzamento, il Tribunale federale deve rispettare tale potere allorquando procede al controllo della costituzionalità e della legittimità dell'ordinanza. Esso esamina soprattutto se l'ordinanza permette di attuare il fine perseguito dalla legge e se il Consiglio federale ha, nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento, ossequiato il principio della proporzionalità. Si può ammettere che questo principio sia ossequiato quando esista un rapporto ragionevole tra i mezzi previsti nell'ordinanza e il fine perseguito dalla legge (consid. 5, 6).
4. I contributi stabiliti nell'art. 1 cpv. 1 del DCF concernente i soprapprezzi sugli olii e i grassi commestibili (nel testo modificato il 24 agosto 1977) sono conformi alla Costituzione e alla legge (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 1 cpv. 1 del