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Regesto

Modifica della sentenza di divorzio; indicizzazione successiva di una rendita.
1. Possono essere modificate conformemente all'art. 153 CC pure le rendite dovute in virtù di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio approvata dal giudice (consid. 1).
2. L'indicizzazione successiva di una rendita ai sensi degli art. 151 cpv. 1 e 152 CC è possibile nell'ambito della procedura di modifica, nella misura in cui la rendita rappresenta la compensazione della perdita del diritto al mantenimento (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 153 CC, art. 151 cpv. 1 e 152 CC

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