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Regesto

Art. 337 CO.
Il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro vi si opponga, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (consid. 3b).
Il datore di lavoro può rinunciare a tale misura e decidere una sanzione meno rigorosa. Ove comunichi previamente detta decisione al lavoratore, per il caso che questi prenda delle vacanze contrariamente alla sua volontà, il datore di lavoro è vincolato dalla posizione da lui assunta e non può più aggravare la sanzione qualora l'ipotesi si realizzi (consid. 3c).

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Articolo: Art. 337 CO