Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost.; libertà d'espressione, libertà di stampa (art. 55 Cost.), libertà d'informazione, art. 10 CEDU; legge d'organizzazione giudiziaria del Cantone di Argovia.
1. Le disposizioni del § 15 della legge d'organizzazione giudiziaria del cantone di Argovia sulla cronaca giudiziaria non ledono la competenza della Confederazione di emanare norme di diritto privato sulla protezione della personalità e non violano pertanto l'art. 2 Disp. trans. Cost. (consid. 3).
2. Libertà d'espressione, di stampa, d'informazione, e art. 10 CEDU (consid. 4). Tali garanzie non sono violate
- dal dovere di effettuare una cronaca giudiziaria obiettiva e dal divieto di rivelazioni inutili di carattere privato (consid. 5a),
- dall'obbligo di pubblicare una rettifica formulata dal tribunale (consid. 5b),
- dalla facoltà di escludere dai dibattimenti un cronista giudiziario (consid. 5c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 10 CEDU, art. 55 Cost.