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Regesto

Art. 273 LEF; garanzia in caso di sequestro.
1. Il giudice richiesto di ordinare la prestazione di una garanzia in un caso di sequestro può tener conto del fatto che il credito appare meno verosimile di quanto lo fosse al momento in cui è stato ordinato il sequestro. Tuttavia, le circostanze successive alla concessione del sequestro, quali appaiono in seguito all'audizione del debitore nel quadro di una richiesta di garanzia, non incidono sulla validità del decreto di sequestro (consid. 6-7).
2. Il creditore sequestrante richiesto di prestare garanzia non risponde del danno patito dal debitore per il fatto che l'ufficio ha sequestrato più beni di quanto determinato nel decreto di sequestro (consid. 8).
3. Modo in cui la garanzia dev'essere prestata (consid. 9).
4. Le spese dell'esecuzione destinata a convalidare il sequestro non costituiscono un danno per il cui risarcimento il sequestrato può chiedere la prestazione di una garanzia; per converso, non è arbitrario tener conto delle spese inerenti all'apertura di un'azione giudiziaria di convalida del sequestro (consid. 10).
5. La durata dell'indisponibilità dei beni sequestrati è un elemento che permette di valutare l'eventuale danno; va tuttavia tenuto conto degli interessi che tali beni continuano a produrre (consid. 11).

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referenza

Articolo: Art. 273 LEF