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Regesto

Libertà personale, art. 5 CEDU; esecuzione anticipata della pena.
Il consenso dell'imputato per l'esecuzione anticipata della pena dev'essere dato espressamente, in modo chiaro e inequivoco, ed essere la manifestazione della volontà personale e libera del suo autore. Ove non sia chiara, la dichiarazione non può essere interpretata a detrimento dell'imputato (consid. 1c).
Tale consenso non può, in linea di principio, essere revocato. L'imputato conserva nondimeno il diritto di presentare in qualsiasi momento una domanda di scarcerazione, ossia di cessazione dell'esecuzione anticipata della pena (consid. 1d; precisazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 104 Ib 24 segg.).

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referenza

DTF: 104 IB 24

Articolo: art. 5 CEDU