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Regesto

Art. 49 cpv. 1 lett. b e art. 52 cpv. 2 DIFD, art. 7 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza del 9 settembre 1966 e art. 41ter cpv. 5 lett. a Cost.; determinazione del capitale e del reddito da attribuire a una stabile organizzazione in Svizzera di una banca francese.
Principi e metodi di tassazione per l'imposta federale diretta a carico dello stabilimento in Svizzera di un'impresa straniera (consid. 1 e 3).
Delimitazione tra accertamento di fatto e questione di diritto (consid. 2).
Non viola il diritto federale la determinazione della rispettiva parte del capitale e del reddito dello stabilimento in Svizzera riguardo all'insieme dei fattori dell'impresa straniera mediante l'accertamento simultaneo diretto degli importi corrispondenti in base alla contabilità (consid. 4).
La composizione del capitale di una banca straniera in Svizzera va calcolata secondo il diritto straniero corrispondente e non secondo il diritto bancario svizzero. Non viola quindi il diritto federale non calcolare il capitale proprio non produttivo d'interessi e gli interessi versati su tale capitale secondo le prescrizioni minime più restrittive vigenti per le banche svizzere (consid. 5).
Gli interessi che frutta il capitale proprio dello stabilimento in Svizzera devono essere computati nel calcolo dell'utile netto, nella misura in cui sono contabilizzati sia a carico dello stabilimento che in favore della casa madre (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 49 cpv. 1 lett. b e art. 52 cpv. 2 DIFD, art. 41ter cpv. 5 lett. a Cost.