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Regesto

Art. 5 PA, art. 97 OG; diritto pubblico federale, portata propria del diritto cantonale rispetto al diritto federale sulla protezione dell'ambiente.
Estensione del diritto cantonale avente una portata propria rispetto al diritto federale sulla protezione dell'ambiente; la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente non è applicabile ai disturbi subiti dai vicini a causa del traffico e del consumo di stupefacenti (consid. 1).
Art. 88 OG; legittimazione del vicino a proporre un ricorso di diritto pubblico contro permessi di costruzione.
- Legittimazione ammessa nella misura in cui il ricorrente censura l'applicazione incostituzionale di norme cantonali d'utilizzazione del suolo che proteggono i vicini contro le molestie e aventi una portata propria rispetto al diritto federale (consid. 2a).
- Legittimazione negata nella misura in cui il vicino censura la violazione di disposizioni penali del Codice penale e della legge federale sugli stupefacenti (consid. 2a), di disposizioni di trattati internazionali nell'ambito della lotta contro il traffico e il consumo di stupefacenti, che non sono direttamente applicabili (consid. 2b), e di norme di polizia edilizia relative al numero e alla disposizione di gabinetti negli edifici (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 5 PA, art. 97 OG, Art. 88 OG