Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 59 e 60 CP; art. 268 segg. PP; confisca di valori patrimoniali; assegnamenti alla parte; rimedi giuridici; valori patrimoniali derivanti da più reati con diverse parti lese.
Nella misura in cui gli art. 59 e 60 CP conferiscono diritti alla parte lesa, quest'ultima può far valere l'errata interpretazione di tali norme mediante ricorso per cassazione (consid. III/1a-c).
Il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali costituenti il prodotto di reati commessi nei suoi confronti. Tale diritto non è violato qualora l'autorità competente, che ha identificato la provenienza dei valori patrimoniali sequestrati o confiscati, li restituisca o li assegni ad un'altra parte lesa cui erano stati illecitamente sottratti (consid. III/2b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 59 e 60 CP