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Regesto

Art. 98 lett. a OG e art. 100 cpv. 1 lett. a OG; art. 6 n. 1 CEDU; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori.
Con l'emanazione della decisione di confisca decade l'interesse a impugnare il precedente ordine di sequestro (consid. 2).
La confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza esterna e interna concerne diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4b).
In caso di conflitto, il diritto internazionale pubblico prevale, di massima, su quello interno, in particolare quando la norma internazionale tende a proteggere i diritti dell'uomo. Così, nonostante il tenore degli art. 98 lett. a e 100 lett. a OG e per effetto dell'art. 6 n. 1 CEDU, avverso la decisione di confisca del Consiglio federale è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 4c-e).
Art. 55 Cost. e 10 CEDU; art. 102 n. 8-10 Cost.; art. 1 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva; confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza interna ed esterna.
Il decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva, combinato con l'art. 102 n. 8-10 Cost., costituisce una base legale sufficiente per una grave ingerenza nella libertà di espressione e di stampa (consid. 6).
Nelle circostanze concrete, la confisca di scritti del Partito curdo dei lavoratori che, per raggiungere i suoi obiettivi, incita alla violenza e tende a esercitare pressioni sugli emigrati che vivono in Svizzera, è conforme al principio della proporzionalità (consid. 7).

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Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, art. 102 n. 8-10 Cost., Art. 98 lett. a OG, art. 100 cpv. 1 lett. a OG seguito...