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Regesto

Art. 103 lett. b OG; art. 4a OPP 1: legittimazione ricorsuale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è ora legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo in materia di previdenza professionale.
Art. 37 cpv. 3, art. 73 LPP; art. 5 cpv. 2 e 3 LFLP: liquidazione in capitale e consenso del coniuge.
- Lasciato insoluto il tema se, in applicazione analogica dell'art. 5 cpv. 2 LFLP, sia necessario il consenso scritto del coniuge qualora l'assicurato chieda una liquidazione in capitale in luogo di una rendita. Pure rimasta irrisolta la questione di sapere che cosa si debba intendere per "tribunale" ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LFLP.
- Ammessa in casu la competenza dell'istanza giudicante istituita dall'art. 73 LPP a decidere se un istituto previdenziale abbia la facoltà di subordinare al consenso del coniuge la liquidazione in capitale in luogo di una rendita. Ove simile consenso risulti necessario e non sia possibile raccoglierlo, incombe alla medesima autorità (e non al giudice civile) stabilire se si possa prescinderne in un'evenienza concreta.

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Articolo: Art. 103 lett. b OG, art. 4a OPP 1, Art. 37 cpv. 3, art. 73 LPP, art. 5 cpv. 2 e 3 LFLP seguito...