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Regesto

Arbitrato internazionale. Indipendenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP).
Il Tribunale Arbitrale dello Sport è sufficientemente indipendente dal Comitato Internazionale Olimpico per poter considerare le sue decisioni nelle cause concernenti tale organismo quali vere e proprie sentenze, assimilabili ai giudizi di un tribunale ordinario (consid. 3).
Ricusa; ordine pubblico procedurale (art. 180 cpv. 1 lett. c e art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP).
Il Tribunale di cui è postulata la ricusa in blocco può statuire su una richiesta manifestamente irricevibile o priva di ogni fondamento, senza violare l'ordine pubblico procedurale, anche qualora tale decisione spetti - secondo la normativa di procedura applicabile - ad un'altra autorità (consid. 4.2.2). La parte che intende ricusare un arbitro deve invocare il motivo di ricusa non appena ne abbia preso conoscenza o non appena avrebbe potuto venirne a conoscenza facendo prova della necessaria attenzione (consid. 4.2.2.1). Il fatto che ciascuno dei membri della corte arbitrale abbia già partecipato, in un'occasione, ad un collegio arbitrale insieme all'avvocato di una delle parti in causa non costituisce, di per sé, circostanza atta a suscitare obiettivamente un dubbio legittimo quanto alla sua indipendenza (consid. 4.2.2.2).

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Articolo: art. 190 cpv. 2 lett. a LDIP