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Regesto a

Art. 29 cpv. 3 e art. 33 RTF; competenza della Corte di diritto penale.
La confisca di valori patrimoniali, ordinata prima dell'apertura dell'istruzione preparatoria, è una decisione finale che attiene al diritto penale materiale (consid. 1.1).

Regesto b

Art. 79 e 80 cpv. 1 LTF; autorità inferiori.
Il ricorso in materia penale è proponibile contro una decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale relativa alla confisca di valori patrimoniali (consid. 1.2).

Regesto c

Art. 81 cpv. 1 LTF; diritto di ricorso.
Il titolare di averi bancari confiscati è legittimato a interporre ricorso in materia penale (consid. 1.3).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 3 e art. 33 RTF, Art. 79 e 80 cpv. 1 LTF, Art. 81 cpv. 1 LTF