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Regesto

Art. 5 cpv. 3 e art. 29a Cost., art. 49, 82 lett. c, 88 e 130 cpv. 3 e 4 LTF; garanzia della via giudiziaria, ricorso contro una decisione presa in ultima istanza cantonale in materia di diritto di voto, indicazione errata dei rimedi di diritto.
Esigenza di un'autorità giudiziaria quale ultima autorità cantonale di ricorso in materia di diritto di voto a livello cantonale e comunale (consid. 1.2). Il diritto cantonale di applicazione prevede il ricorso al tribunale cantonale amministrativo (consid. 1.2.1).
L'indicazione inesatta dei rimedi di diritto non era senz'altro riconoscibile per i ricorrenti. Il ricorso per violazione del diritto di voto è trasmesso per competenza al tribunale amministrativo (consid. 1.3).

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Articolo: Art. 5 cpv. 3 e art. 29a Cost.