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Regesto

Art. 166 segg. LDIP; diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; pretese revocatorie.
Senza il riconoscimento nel senso dell'art. 166 cpv. 1 LDIP del fallimento estero, l'amministrazione di quest'ultimo non è autorizzata a chiedere giudizialmente in Svizzera, sulla base di una transazione conclusa all'estero e concernente pretese revocatorie, la restituzione del provento della vendita di un immobile situato in Svizzera (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 166 cpv. 1 LDIP